1. I beneficiari/le beneficiarie dei contributi sono i proprietari/le proprietarie dei rifugi alpini di cui agli articoli 1 e 2 della legge, ubicati nel territorio della provincia di Bolzano.
2. Previo consenso del proprietario/della proprietaria, possono beneficiare dei contributi anche coloro che, pur non essendo proprietari/proprietarie del rifugio alpino ai sensi del comma 1, abbiano la disponibilità dell’immobile.