1. I beneficiari sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda e che risultano privi di altra assicurazione pensionistica.
2. I beneficiari devono mettere a disposizione dell’ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del contributo.
3. Gli obblighi di cui ai presenti criteri si intendono assolti anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con altri aventi caratteristiche simili a quelle dei beni originari. La sostituzione deve avvenire entro 180 giorni dall’alienazione o dalla cessione del bene originario con un bene almeno di pari valore. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.
4. Per quanto concerne i beni agevolati sulla base dei presenti criteri, il beneficiario si obbliga a non mutarne la destinazione economica per tre anni dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa. Per il medesimo periodo i beni agevolati non possono essere alienati o dati in affitto; inoltre, non può essere data in affitto neanche l’azienda alla quale i beni appartengono.