1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri si intende per:
a) microimprese e piccole imprese: le imprese in base alla classificazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.
b) categorie di veicoli: categorie per il trasporto di persone ai sensi dell’articolo 4 e dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/858 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE.
c) aiuti “de minimis”: gli aiuti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24.12.2013).