1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, la unità organizzativa competente per la liquidazione delle agevolazioni economiche effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate.
2. Ogni anno il controllo sarà effettuato su almeno un’agevolazione.
3. Le domande sottoposte a controllo vengono individuate mediante sorteggio. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione o dal suo delegato/dalla sua delegata, dall’direttore/dalla direttrice d'ufficio e da un funzionario/una funzionaria della ripartizione. Il relativo controllo verrà effettuato dopo la rendicontazione del contributo.
4. Nel corso del controllo a campione viene verificata la corrispondenza fra le dichiarazioni presentate e la documentazione di rendicontazione in originale.
5. Inoltre, sono sottoposti a controllo tutti i casi dubbi, da parte dell’unità organizzativa competente per la liquidazione dell’agevolazione.