1. Le analisi e le altre prestazioni dell’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima effettuate su richiesta e nell’interesse proprio dei soggetti privati sono soggette a pagamento. Le richieste da parte di soggetti privati vengono accettate solo se nell’interesse pubblico e nei limiti della disponibilità dell’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima.
2. L’invio del referto viene effettato solo ad avvenuto pagamento della prestazione eccetto per i referti con esiti analitici con effetti sulla salute.
3. Sono soggette a pagamento le prestazioni di laboratorio e di monitoraggio rese dall’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima su richiesta di soggetti privati, anche se la relativa richiesta sia avanzata tramite i comuni o altri enti
pubblici.
4. In caso di incarichi annuali, pluriennali o incarichi particolari da parte di enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private senza scopo di lucro, situati nel territorio provinciale, le tariffe su richiesta motivata possono essere ridotte del 30 % dal direttore di ripartizione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima.
5. Per le prestazioni non specificamente indicate si applica una tariffa corrispondente ad una prestazione analoga riportata nel tariffario.
1. Le prestazioni richieste dall’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, dai comuni e dalle comunità comprensoriali, da residenze per anziani pubbliche, da organismi pubblici nonché da enti statali situati nel territorio provinciale, vengono eseguiti nei limiti della disponibilità dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima in forma gratuita.