(1) Dopo il comma 11 dell'articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
“12. I pareri dell’organismo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 5, lettere b) e c), sono necessari anche per la procedura contrattuale riferita agli accordi integrativi provinciali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri e le pediatre di libera scelta e con i medici specialisti ambulatoriali.”
(2) Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 5/bis (Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale)
1. La Provincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione dello Statuto speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina sulla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, prevista per lo Stato dall’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.
2. Fino all’entrata in vigore della norma di attuazione la verifica prevista al comma 1 è assicurata dalla Provincia attraverso il parere motivato del Collegio dei revisori dei conti, di cui all’Art. 5, comma 5, lettera c), che a tal fine viene integrato con gli elementi di cui al comma 1, mentre la verifica del rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge è assicurata attraverso il parere motivato dell’organismo di valutazione, di cui all’articolo 5, comma 5, lettera b).”
(3) Nel comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: “di 18.774 posti” sono inserite le seguenti parole: “e al 1° settembre 2022 nella misura di 18.888 posti”.
(4) Nel comma 2 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “ed il contingente di posti a esaurimento per la formazione professionale in lingua italiana nella misura di 16 unità a tempo pieno”.
(5) Alla copertura degli oneri obbligatori derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.870.000,00 euro per l’anno 2022, in 5.646.667,00 euro per l’anno 2023 e in 5.756.667,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.