1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17 e successive modifiche gli uffici provinciali competenti effettuano controlli a campione su almeno il 6% dei soggetti beneficiari.
2. I soggetti beneficiari da sottoporre a controllo sono sorteggiati in collaborazione con l’ufficio spese della Provincia e/o da una commissione composta dai direttori/trici di ripartizione competenti e da due funzionari/e.
3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dagli uffici provinciali competenti.
4. Il controllo è volto ad accertare:
a) a veridicità delle dichiarazioni del soggetto beneficiario;
b) la realizzazione dei programmi di attività per i quali è stato concesso il vantaggio economico;
c) la regolarità della documentazione di spesa e la sua riconducibilità alle spese ammesse;
d) l’avvenuta registrazione della documentazione contabile relativa al vantaggio economico nel libro cassa e/o negli altri registri previsti dallo statuto o dal regolamento dell’organizzazione;
e) la corretta gestione del vantaggio economico attraverso l’esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli estratti del conto corrente indicato dal soggetto beneficiario, eventualmente schermati;
f) la correttezza e trasparenza nella gestione amministrativa e contabile.