1. Ogni anno il Servizio aziendale di Medicina legale del Comprensorio Sanitario di Bolzano individua secondo un criterio casuale un numero di invalidi civili, titolari di prestazioni economiche concesse con decreto di data posteriore al 1999 pari ad almeno il 6% del numero totale degli invalidi oggetto di revisione straordinaria in base alla presente deliberazione.
2. La commissione sanitaria multizonale di cui all’art. 10, comma 2 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, verifica la permanenza o la riduzione dell’invalidità precedentemente accertata, redigendo apposito verbale.
3. Gli assistiti e le assistite verranno invitati alla revisione sanitaria tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; per coloro che non si presentino alla visita senza giustificato motivo, si provvederà alla sospensione cautelare delle prestazioni economiche e a tale scopo il Servizio aziendale di Medicina Legale del Comprensorio Sanitario di Bolzano provvederà a comunicarne tempestivamente i nominativi all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE). Gli interessati verranno invitati a visita per la seconda volta ed una seconda assenza ingiustificata comporterà la revoca delle prestazioni economiche.
4. Il Servizio aziendale di medicina legale del Comprensorio Sanitario di Bolzano, competente per gli accertamenti sanitari, invierà all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE), competente per l’erogazione delle prestazioni economiche, gli elementi essenziali dei verbali delle revisioni sanitarie effettuate utili per l’adozione, se del caso, degli opportuni provvedimenti di revoca o di sostituzione delle prestazioni economiche già concesse, che verranno effettuate secondo le modalità dell’art. 21 della legge provinciale n. 46/78.