(1) Il numero 8) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:
“8) abitazioni realizzate ai sensi dell'articolo 107, comma 17/bis, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o locali realizzati ai sensi dell’articolo 37, comma 10, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche;”.