1. Il distretto deve rappresentare un’azione aggregante e agevolare il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari che vada oltre/o non si limiti a identificarsi con una sola denominazione di origine o indicazione geografica.
2. L’identificazione del distretto deve avvenire nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) corrispondere a una delle tipologie di cui all’articolo 4 e rappresentare uno o più prodotti agricoli e/o alimentari/agroalimentari;
b) operare nell’ambito operativo di cui all’articolo 5 e dimostrare di operare in un territorio definito, inteso quale area geografica che può comprendere parte o tutto il territorio provinciale;
c) dimostrare di essere rappresentativo della produzione agricola e agroalimentare realizzata nel territorio del distretto. La rappresentatività è dimostrata con parametri coerenti con le finalità del distretto utilizzando dati ufficiali desunti da banche dati istituzionali. Il distretto è ritenuto rappresentativo se il parametro scelto dal soggetto candidato rappresenta una quota significativa del territorio definito. In alternativa, il distretto deve aggregare almeno 20 imprese;
d) dimostrare di avere regole di relazione e funzionamento vincolanti per coloro che partecipano al distretto, attraverso l’adozione dell’accordo di cui all’articolo 8;
e) costituirsi in una delle seguenti forme: Associazione, Consorzio, Società consortile o Società cooperativa.