1. Beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 1, comma 1, sono le microimprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, dedite all’apicoltura e con sede operativa in provincia di Bolzano. I richiedenti devono essere iscritti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche, e nella Banca Dati Apistica nazionale del Ministero della Salute (BDA.).