(1) Il comma 1 dell'articolo 21/sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. A decorrere dall’anno d’imposta 2022, ai fini della determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta una detrazione dall’imposta dovuta pari a 430,50 euro.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 21/sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è abrogato.
(3) Il comma 4 dell'articolo 21/sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. A decorrere dall’anno d’imposta 2022, per la parte di reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF eccedente la soglia di 50.000,00 euro, l’aliquota di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata dello 0,5 per cento.”
(4) Dopo il comma 4 dell‘articolo 21/sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 4/bis e 4/ter:
“4/bis A decorrere dall’anno d’imposta 2022, per i redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di importo superiore a 50.000,00 euro, oltre alla detrazione di cui al comma 1, spetta un’ulteriore detrazione. Tale detrazione è determinata dall’importo di 125,00 euro moltiplicato per il rapporto tra il reddito imponibile diminuito di 50.000,00 euro e l’importo di 25.000,00 euro. L’importo massimo detraibile ammonta a 125,00 euro.
4/ter Le detrazioni di cui ai commi 1 e 4-bis sono cumulabili anche con quella di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, ma, in nessun caso, le detrazioni possono generare credito d’imposta.”