1. Sono idonei a operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, e successive modifiche, in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 e in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti:
a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative, maturata nell’ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative domiciliari, accreditate per l’erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario provinciale o presso il Servizio sanitario nazionale;
b) un numero congruo di ore di attività professionale esercitata – corrispondente ad almeno il 50 per cento delle ore di lavoro previste dal contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali – e un numero congruo, rispetto all’attività professionale esercitata, di casi trattati, pari ad almeno 25 casi annui;
c) specifica formazione in cure palliative, tramite percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), con conseguimento di almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome per l’acquisizione delle competenze di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 87/CSR).
2. L’esperienza professionale di cui al comma 1, lettere a) e b), è attestata dal direttore sanitario/dalla direttrice sanitaria di ciascuna struttura pubblica o privata accreditata della rete, presso la quale il medico ha svolto la propria attività.
3. I requisiti di cui al comma 1, lettera c), sono attestati dal medico con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.