(1) Ha titolo a beneficiare dei permessi per motivi di studio il personale docente e educativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con decorrenza al più tardi dal settimo giorno dall’inizio delle lezioni fino ad almeno il 30.04. del relativo anno scolastico, con trattamento economico di almeno 9/18 o 11/22. Tali condizioni devono sussistere al momento del termine di scadenza per la presentazione delle domande.
(2) In caso di più contratti a tempo determinato il numero di ore va sommato.
(3) Non ha diritto ai permessi per conseguire una seconda laurea il personale già in possesso di laurea o di un titolo equivalente valido per l’insegnamento nelle scuole primarie o secondarie di primo o secondo grado.