1. Possono accedere ai sussidi gli enti cooperativi e i consorzi iscritti al registro degli enti cooperativi della provincia di Bolzano, che svolgono la loro attività prevalentemente in Alto Adige.
2. I beneficiari di cui al comma 1 devono soddisfare i requisiti richiesti alle imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. I richiedenti devono inoltre risultare attivi presso il registro imprese e avere iniziato l’attività prima del 31.12.2020 (dati del registro imprese) nonché:
a) aver avuto, nell’esercizio finanziario 2020, ricavi da vendite e prestazioni pari ad almeno 20.000,00 euro (voce A1 del conto economico ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile), oppure,
b) essere stati costituiti a partire dal 1° gennaio 2018 e aver avuto, nell’esercizio finanziario 2020, ricavi da vendite e prestazioni pari ad almeno 10.000,00 euro (voce A1 del conto economico ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile), oppure,
c) aver concluso o concludere il primo esercizio finanziario entro il 31.12.2021.
4. Presupposto per la concessione dei sussidi è un calo del valore della produzione (intera voce A del conto economico) di almeno il 20 per cento nel corso dell’esercizio finanziario 2020, rapportato all’esercizio finanziario precedente. I richiedenti di cui al comma 3, lettere b) e c), possono beneficiare dei sussidi di cui all’articolo 4 senza dover dimostrare eventuali cali di fatturato, fermi restando i restanti requisiti di cui ai presenti criteri.
5. Sono esclusi dai sussidi:
a) le società di mutuo soccorso, le cooperative edilizie di abitazione e per la costruzione di parcheggi, nonché le Casse rurali e i Consorzi di garanzia fidi (Confidi);
b) gli enti cooperativi che al 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. In deroga a ciò, i sussidi possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché tali imprese non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
c) gli enti cooperativi il cui bilancio al 31.12.2019 evidenziava un patrimonio netto negativo;
d) gli enti cooperativi destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.