(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 0,00 per l’anno 2021, in 71.333,62 euro per l’anno 2022 e in 65.333,62 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.