(1) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i fabbricati rurali costituiscono parte inscindibile dell’azienda agricola.”
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 37, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:
„2/bis Ove espressamente previsto nel piano paesaggistico è ammessa la realizzazione di apiari, apiari didattici, legnaie e depositi di legname. La Giunta provinciale approva le relative direttive e stabilisce la dimensione massima delle costruzioni.”
(3) Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Se l’imprenditore agricolo/l’imprenditrice agricola o un coltivatore diretto/una coltivatrice diretta è proprietario/proprietaria di un maso chiuso ai sensi della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, può realizzare nella sede dell’azienda agricola nel verde agricolo una volumetria massima complessiva di 1.500 m³ con destinazione d’uso residenziale.”
(4) Il terzo, quarto, quinto e sesto periodo del comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti: “La volumetria realizzata presso la sede dell’azienda agricola non può essere distaccata dal maso chiuso; si può derogare a questo divieto in casi motivati. Questa limitazione non si applica alla volumetria realizzata presso la sede dell’azienda agricola con destinazione d’uso residenziale superiore ai 1.500 m³. Il maso chiuso non può essere svincolato per 20 anni dalla dichiarazione dell’agibilità e il relativo vincolo viene annotato nel libro fondiario. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione della volumetria nella sede dell’azienda agricola con destinazione d’uso secondo l’Art. 23 (, comma 1, lettera a), fino alla misura massima di 1.500 m³ è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il Comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il vincolo di cui al precedente periodo.”
(5) Dopo il comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“5/bis Lo spostamento della sede di un maso chiuso dall’attuale posizione nel verde agricolo ad un’altra posizione sita nel verde agricolo del medesimo comune è ammesso, salvo i casi di cui all’articolo 17, comma 4, previo nulla osta della commissione di cui al comma 5 del presente articolo, per motivi di tutela delle belle arti, di tutela del paesaggio e degli insiemi, per ragioni di gestione aziendale e di pianificazione del territorio oppure sulla base di esistenti situazioni di pericolo. La vecchia sede del maso chiuso deve in ogni caso essere demolita.”
(6) Nel comma 10 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono soppresse le parole “nel maso”.