(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 12 maggio 2010 n. 6, è aggiunto il seguente periodo: “eccetto presso i confini dei campi e delle banchine, nonché lungo le scarpate stradali, i corsi d’acqua e i fossi”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.