1) Le imprese che trasportano alimenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, sono OSA e devono effettuare la notificazione ai fini della registrazione tramite il SUAP ove l’impresa ha la sede operativa o nel caso di attività prive di stabilimento, quello dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale). Ai fini della presente disciplina sono imprese di trasporto sia quelle che svolgono attività di trasporto per conto terzi sia quelle che danno in noleggio automezzi adibiti al trasporto di alimenti.
Le imprese devono notificare la tipologia di attività di trasporto svolta. Non è necessaria la comunicazione dei dati relativi ai singoli automezzi utilizzati. Dovrà essere compilata l’apposita sezione della notifica ai fini della registrazione indicando le tipologie di automezzi utilizzate per il trasporto di alimenti (trasporto alimenti e bevande conto terzi: a) in cisterna a temperatura controllata; b) in cisterna a temperatura non controllata; c) in regime di temperatura controllata; d) non in regime di temperatura controllata). L’OSA deve tenere un elenco aggiornato delle tipologie di automezzi in uso, comprensivo delle caratteristiche tecniche e della targa.
Non sono tenute a notificare l’attività di trasporto le imprese che effettuano tale attività esclusivamente al fine del trasporto di prodotti alimentari nel contesto di un’altra attività del settore alimenti già registrata (compresi i produttori primari) e/o riconosciuta, in quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell’attività dell’impresa.
2) La preparazione e/o somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali sagre, fiere, feste popolari, manifestazioni culturali, politiche o religiose o di altro tipo non necessita di registrazione, ma deve essere preventivamente comunicata ai competenti Servizi dell’Azienda Sanitaria; a tal fine il Comune competente inoltra per conoscenza all’Azienda Sanitaria, con modalità telematica, le autorizzazioni rilasciate per le manifestazioni temporanee.
3) Le imprese che forniscono il servizio di vendita di alimenti mediante apparecchi distributori automatici devono effettuare la notificazione ai fini della registrazione tramite il SUAP ove hanno la sede legale, con allegato un elenco delle postazioni dove i distributori sono collocati. Entro il mese di gennaio di ogni anno, deve essere trasmesso un elenco aggiornato di tutte le postazioni. In applicazione del principio di cui all’art. 5 D.Lgs. 222/2016, tale adempimento soddisfa l’obbligo di comunicare l’attivazione/cessazione delle singole postazioni.
4) Le imprese che operano nell’intermediazione commerciale di prodotti alimentari, anche senza manipolazione o stoccaggio degli stessi, sono imprese alimentari tenute, pertanto, alla notificazione ai fini della registrazione.
5) Sono, altresì, imprese alimentari soggette all’obbligo di registrazione, le imprese di vendita di prodotti alimentari per corrispondenza, televisione o altri mezzi di comunicazione ivi compreso il commercio online (e-commerce).