1. Il detentore degli animali per i quali viene richiesto l’aiuto, deve comparire nella banca dati bestiame dell’Anagrafe provinciale delle imprese agricole (SIAF). Sono esclusi i detentori di verri.
2. Gli animali devono essere iscritti nel libro genealogico.
3. Il gestore di una stazione di monta pubblica deve allegare alla domanda per la concessione dell’aiuto il certificato sanitario del toro e deve avere comunicato regolarmente le coperture all’organizzazione competente. Il certificato sanitario non può superare i 12 mesi dalla data di emissione.
4. L’acquisto degli animali di razza deve essere eseguito nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo.