1. I presenti criteri disciplinano – ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche - le modalità di concessione di aiuti per il miglioramento della zootecnia, e in particolare per l’acquisto di animali da riproduzione, l’allevamento di tori da riproduzione in stazioni di monta pubbliche.
2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo. Tale regolamento prevede che possano essere concessi, a favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti “de minimis” fino a 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale importo complessivo è attualmente determinato dal decreto ministeriale 19 maggio 2020, n. 5591.