1. Se, durante il controllo a campione ai sensi dell’articolo 8.1 o dopo la liquidazione dell’aiuto, si accertasse la mancanza dei presupposti per la concessione dello stesso ovvero il mancato rispetto degli impegni elencati nella domanda, l’intero aiuto non viene concesso o viene revocato; se l’aiuto fosse già stato erogato, il beneficiario dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali.
2. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere gli aiuti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.