1. I beneficiari devono provvedere, conformemente alle normative vigenti, alla conservazione in forma cartacea o digitale dei documenti originali, assicurandone l'esibizione per almeno 10 anni a partire dall’anno successivo a quello di erogazione dell’aiuto; in caso di accertamento la documentazione va conservata fino alla conclusione dello stesso.
2. I beneficiari sono obbligati, pena la revoca degli aiuti, a comunicare entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento ogni cambiamento e situazione che potrebbe influire sulla concessione dell’aiuto o determinarne la revoca, anche parziale.
3. I beneficiari devono, pena la revoca degli aiuti, mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’aiuto.