1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri possono essere concessi – purché abbiano sede operativa in Alto Adige – ad associazioni, organizzazioni o consorzi della categoria dei prodotti, ad associazioni di categoria o loro emanazioni, nonché agli organismi responsabili delle misure di controllo; beneficiari finali degli aiuti sono le PMI, come definite all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Gli aiuti di cui ai presenti criteri possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 anche tramite “società in house” o enti strumentali della Provincia o dipendenti dalla stessa cui sia stato attribuito il compito di promuovere le esportazioni, la vendita e la pubblicità a favore dei prodotti dell’Alto Adige e che in questo modo hanno la possibilità di coordinare e controllare le iniziative agevolate a sostegno dei prodotti agroalimentari di qualità.
3. Non possono beneficiare dei presenti aiuti le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Non possono inoltre beneficiare dei presenti aiuti imprese, associazioni, organizzazioni o consorzi destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.