1. Per l’attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:
a) costruzione: realizzazione di una nuova centrale idroelettrica, per la quale è necessario il rilascio della relativa concessione d’acqua;
b) ampliamento: potenziamento di centrali idroelettriche esistenti, attraverso migliorie, automazioni, ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica o regolazioni, che permettano un aumento della produzione di almeno il 20 per cento e più sostenibilità. Ove l’attuazione di tali interventi comporti varianti sostanziali delle prescrizioni della concessione d’acqua, è necessario il rilascio di una nuova concessione;
c) malga: pascoli naturali permanenti che, insieme alle relative strutture necessarie all’alpeggio, nel manuale dell’Anagrafe provinciale delle imprese agricole sono definiti alpeggio; l’alpeggio deve avere la durata di almeno 60 giorni all’anno;
d) rifugio: gli edifici inseriti nell’elenco dei rifugi tenuto dall’Area funzionale provinciale Turismo;
e) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento. In particolare, va tenuto conto di quanto segue:
e1) nel caso di lavori edilizi soggetti a concessione, autorizzazione o denuncia di inizio attività edilizia, subordinati alla presentazione della comunicazione di inizio dei lavori al Comune competente, quest’ultima vale quale data di avvio dei lavori edilizi;
e2) si considerano avvio dei lavori anche le spese, come ad esempio fatture di acconto, la stipula di contratti preliminari con versamento di caparra o con la previsione di penali in caso di inadempimento, oppure il pagamento di cauzioni o altri pagamenti, dai quali risulta l’irreversibilità dell’investimento;
e3) non è considerata ai fini dell’avvio dei lavori la procedura per il rilascio della necessaria concessione d’acqua;
e4) non sono considerati, inoltre, avvio dei lavori l’acquisto di terreni e lo svolgimento di lavori preparatori quali la richiesta di permessi, la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo o la realizzazione di studi di fattibilità;
f) costi ammissibili: i costi di investimento ammissibili a contributo, supplementari rispetto a un investimento di riferimento;
g) investimento di riferimento: un intervento analogo a quello incentivato, ma meno rispettoso dell'ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza il contributo;
h) piccole imprese: le imprese così definite nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.