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1. di approvare i “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori” di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di revocare la deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2003, n. 4710, modificata con deliberazione 10 aprile 2006, n. 1275;
3. di revocare la deliberazione della Giunta provinciale 28 dicembre 2007, n. 4702, modificata con deliberazione della Giunta provinciale 12 agosto 2008, n. 4959;
4. di stabilire che il servizio inviante corrisponda l’importo di prestazione alla struttura esclusivamente a fronte di una effettiva presenza del/della minore nella struttura. Per i primi 10 giorni consecutivi di assenza del/della minore dalla struttura è dovuto il pagamento degli interi costi concordati. Per un’ulteriore assenza fino a un massimo di 20 giorni il servizio inviante corrisponde il 40% dell’importo di prestazione;
5. di stabilire che, nel periodo di transizione da un sistema basato su autorizzazioni a un sistema di autorizzazione e accreditamento, le autorizzazioni al funzionamento rilasciate ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 4710/2003 e n. 4702/2007 rimangano valide.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.