1. Le domande di contributo vanno compilate utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’ufficio competente dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima; devono essere corredate della documentazione richiesta e inoltrate allo stesso ufficio prima dell’avvio dell’iniziativa.
2. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 maggio dell’anno di avvio delle iniziative.
3. Le domande di contributo devono essere presentate, in conformità alla normativa vigente, all’ufficio competente dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
b) a mezzo e-mail.
4. Come data di presentazione si considera:
a) in caso di inoltro a mezzo PEC, la data di invio della comunicazione PEC;
b) in caso di inoltro a mezzo e-mail, la data di invio della comunicazione e-mail.
5. La domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo digitale dell’importo previsto dalla normativa vigente. Il richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.
6. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
a) relazione con indicazione del tipo, del contenuto e dell’attuazione dell’iniziativa prevista;
b) preventivo di spesa dettagliato;
c) piano di finanziamento per l’iniziativa con indicazione di tutte le fonti di finanziamento, come sponsorizzazioni ed altre entrate di qualsiasi tipo;
d) atto costitutivo e statuto dell’associazione, fondazione o cooperativa sociale, se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche;
e) cronoprogramma per la realizzazione dell’iniziativa. Per le iniziative la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, al cronoprogramma devono essere allegate le rispettive spese annuali;
f) dichiarazione de minimis del/della legale rappresentante, se l’iniziativa consiste in un’attività economica ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
7. Oltre alla documentazione di cui al comma 6, l’ufficio competente dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima può richiedere la presentazione di ulteriori informazioni o documenti integrativi, qualora li ritenesse necessari per la valutazione e l’istruttoria amministrativa.
8. Le domande incomplete, che non vengono perfezionate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione, vengono rigettate e archiviate. Il termine suddetto può essere prorogato al massimo di ulteriori 30 giorni per giustificati motivi, su istanza del richiedente.