1. La concessione dell’aiuto comporta per il beneficiario l’obbligo di rispettare, a partire dalla data della liquidazione finale, la destinazione d’uso del bene agevolato per la durata di almeno cinque anni, nonché il divieto di alienare tale bene nello stesso periodo di tempo.
2. Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, è disposta la revoca – salvo i casi di forza maggiore – di quella parte dell’aiuto che corrisponde alla durata residua del periodo quinquennale. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’aiuto fino al termine del periodo di cui al comma 1. L’importo da restituire è maggiorato degli interessi legali.