1. Sono concessi contributi per le seguenti coperture di beni architettonici di proprietà di privati o di enti pubblici. :
a) scandole inchiodate (40 cm, spaccate a mano, posa tripla);
b) scandole da posa (80 cm, spaccate a mano, posa tripla);
c) coppi;
d) tegole del tipo a coda di castoro;
e) tetti in paglia;
f) lastre di ardesia naturale;
g) tetti in rame (solo in caso di torri e cupole);
h) lastre di porfido;
i) lastre in fibrocemento, se richieste dall’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici;
j) speciali lastre di cemento, se richieste dall’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici.
2. L’ammontare del contributo è determinato dalla differenza di costo fra una copertura in lastre di cemento usualmente in commercio e la copertura prescritta dall’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici. La differenza tra l’importo della copertura prescritta dall’Ufficio e quello della copertura in lastre di cemento è stabilita annualmente in base al prezzario delle opere edili della Provincia autonoma di Bolzano.
3. Anche per i tetti in paglia, in rame e simili viene applicata la differenza di importo rispetto a una copertura in lastre in cemento. Dalla fattura devono risultare la superficie del tetto e il prezzo per metro quadrato.
4. In linea generale il tetto in scandole, quale tipica copertura dell’area alpina, sia nella versione con scandole inchiodate che con scandole posate, deve essere realizzato senza tavolato, il che significa che le scandole vanno posate direttamente sui listelli, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo.
5. Su chiese, cappelle, torri, mulini, forni, ovvero in tutti i casi in cui non vi sia necessità di isolamento termico del tetto, le scandole devono essere posate senza tavolato.
6. In linea di massima, anche su fabbricati a destinazione rurale e su edifici ad uso abitativo il tetto in scandole dovrà essere realizzato senza tavolato. In casi eccezionali, approvati dall’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici, su tetti dotati di rivestimento dovrà essere garantita la ventilazione delle scandole mediante una corrispondente controlistellatura di almeno 12 cm.
7. In caso di sottotetti ristrutturati ad uso abitativo, per i quali per ragioni di tutela dell’insieme sia prescritta una copertura in scandole, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) l’isolazione non va posata sui correnti per evitare un eccessivo spessore del tetto, di particolare disturbo per una copertura in scandole;
b) le finestre in falda vanno assolutamente evitate;
c) l’isolazione del tetto può arrivare solo fino alla banchina e non fino alla gronda.
8. Oltre ai contributi per le nuove coperture, possono essere concessi anche contributi fino al 40 per cento dei costi riconosciuti anche per i rifacimenti delle coperture, sempre che essi riguardino l’intera superficie del tetto e non si limitino a piccoli interventi di manutenzione ordinaria.
9. Per i beni architettonici di proprietà ecclesiastica vengono inoltre concessi contributi nella misura del 40 per cento per costi aggiuntivi e per ricoperture.
10. I prezzi indicativi per coperture di tetti sono fissati nell’allegato 1.
11. Non sono concessi contributi per:
a) coperture con legnami non nostrani (Alerce, legnami tropicali ecc.);
b) grondaie;
c) parafulmini;
d) ganci e travi paraneve.