(1) L’articolo 3, comma 5, del contratto collettivo di comparto del 14 giugno 2005 è così sostituito:
“5. Il personale nel profilo professionale “insegnante della scuola di infanzia” che è in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 14 della legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16, o di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c) si applica, con decorrenza 1° settembre 2018 o dalla successiva data di assunzione, il trattamento economico e giuridico corrispondente dell’ottava qualifica funzionale, tenendo conto della retribuzione maggiore già maturata in un profilo professionale del personale delle scuole di infanzia.”