1. Le agevolazioni sono erogate previa presentazione del rendiconto, che è composto da:
a) un elenco riepilogativo delle spese sostenute, sottoscritto dal/dalla legale rappresentante dell’organizzazione richiedente, da cui risultano i dati principali della documentazione di spesa;
b) i documenti di spesa fino all’importo totale delle spese ammesse; al posto delle singole buste paga è possibile presentare un elenco firmato dall’ufficio stipendi, con i costi annuali relativi agli stipendi dei singoli dipendenti.
2. Il rendiconto deve essere presentato entro i seguenti termini:
a) per contributi ordinari: entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del programma di attività annuale agevolato; il saldo del contributo concesso verrà erogato solo una volta rendicontate tutte le anticipazioni ricevute e ad avvenuta presentazione, all’ufficio provinciale competente, del rendiconto annuale dell’anno di riferimento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a); solo così sarà possibile determinare il deficit effettivo;
b) per contributi per progetti o per investimenti: entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le singole attività indicate nel cronoprogramma.
3. Le spese di personale possono essere ammesse fino all'ammontare massimo dello stipendio lordo del personale provinciale. Come parametri di riferimento si assumono gli importi previsti dal contratto collettivo vigente per le corrispondenti qualifiche funzionali. Possono inoltre essere ammessi gli oneri complementari del lavoro, quali gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro.
4. Di norma le spese per gli onorari di relatrici e relatori possono essere ammesse fino all'ammontare massimo vigente per l'Amministrazione provinciale.
5. Sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa, nel rispetto della somma totale ammessa ad agevolazione, sempre che la direttrice/il direttore dell’ufficio competente le ritenga congrue.
6. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa e per un ammontare massimo del 25 per cento della spesa stessa, alle organizzazioni beneficiarie, che ai sensi dell’articolo 3 non devono perseguire fini di lucro, è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. L’intero ammontare dell’agevolazione concessa dovrà essere in ogni caso giustificato da documenti di spesa.
7. Le ore impegnate nelle sedute istituzionali degli organi collegiali delle organizzazioni non sono riconosciute come ore di volontariato.
8. Essendo i soggetti richiedenti organizzazioni senza scopo di lucro, possono limitarsi a produrre i documenti di spesa per un importo pari al contributo concesso. In tal caso devono allegare alla domanda di liquidazione di cui all’articolo 19 una dichiarazione, con la quale attestano che la spesa ammessa per la realizzazione delle attività o degli investimenti è stata sostenuta per intero e di essere in possesso dei relativi documenti.
9. Per la rendicontazione del contributo ordinario, nella domanda di liquidazione di cui all’articolo 19 va dichiarato il deficit effettivo. Sulla base di tale dichiarazione si provvede alla liquidazione del contributo residuo.
10. In caso di contributi per investimenti devono essere rendicontate le spese ammesse.
11. Se l’organizzazione richiedente è un soggetto di diritto pubblico, al posto del rendiconto è sufficiente che presenti l’elenco riepilogativo di cui al comma 1, lettera a).
12. Per la liquidazione di un contributo per investimenti deve essere presentata copia della domanda di annotazione nel libro fondario del vincolo di destinazione ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, o della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche, nonché del relativo regolamento di esecuzione ( decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5), se l’Ufficio provinciale Assistenza scolastica ha invitato il convitto o l’organizzazione a provvedere ad una nuova annotazione.