1. Le misure di cui ai presenti criteri si rivolgono alle persone con disabilità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge che abbiano compiuto 18 anni o abbiano assolto l’obbligo formativo.
2. Le misure sono inoltre rivolte:
a) alle persone affette da malattie psichiche di cui all’articolo 2, comma 2, della legge, ad esclusione di quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, dei presenti criteri;
b) alle persone affette da dipendenze di cui all’articolo 2, comma 2, della legge, ad esclusione di quanto previsto dall’articolo 8 dei presenti criteri.
3. Le misure di cui ai presenti criteri si rivolgono anche a:
a) studenti e studentesse, di norma negli ultimi due anni di assolvimento dell’obbligo formativo, nell’ambito degli obiettivi stabiliti nei piani formativi individuali della scuola;
b) persone con capacità lavorativa potenziale, sulla base delle misure proposte dalla commissione medica competente.
4. L’ammissione alle misure di persone di età pari o superiore ai 60 anni è possibile solo in casi eccezionali e per un breve periodo.