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1. L’accertamento medico legale per il rilascio del contrassegno parcheggio per invalidi avviene secondo le seguenti modalità:
I. La sussistenza dei requisiti sanitari per il primo rilascio del contrassegno parcheggio ai cittadini residenti nel Comune di Bolzano e Merano viene accertata dal Servizio aziendale di Medicina Legale.
II. Per i cittadini residenti negli altri Comuni della Provincia, sono competenti al primo rilascio del contrassegno parcheggio i Servizi di Igiene e Sanità pubblica o i medici con incarico di igienista di distretto.
III. Vi è la possibilità che le commissioni mediche preposte all’accertamento dell’invalidità civile / handicap / cecità / sordità valutino, in occasione della visita, anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per il rilascio del contrassegno parcheggio per invalidi.
IV. Il medico o la commissione medica deve rilasciare un certificato dal quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona visitata ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
V. Il giudizio medico legale può dare diritto al rilascio di:
a) Contrassegno permanente:
- Viene rilasciato dal Servizio aziendale di Medicina Legale, dai Servizi di Igiene e Sanità pubblica, dai medici con incarico di igienista di distretto o dalle commissioni mediche in caso di patologie non suscettibili di miglioramento.
- La durata del contrassegno è di 5 anni.
- Alla scadenza per il rinnovo del beneficio, l’interessato può rivolgersi al proprio medico di medicina generale, il quale può confermare il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
b) Contrassegno temporaneo:
- Viene rilasciato dal Servizio aziendale di Medicina Legale, dai Servizi di Igiene e Sanità pubblica, dai medici con incarico di igienista di distretto o dalle commissioni mediche a persone con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta temporaneamente in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, suscettibili però di miglioramento nel tempo.
- Il certificato deve specificare il presumibile periodo di durata della disabilità (validità del beneficio).
- Alla scadenza, per l’eventuale rinnovo, occorre procedere a nuova visita medico legale da parte del Servizio aziendale di Medicina Legale, dai Servizi di Igiene e Sanità pubblica o dai medici con incarico di igienista di distretto con rilascio di nuova certificazione medica che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio.
VI. La certificazione può essere rilasciata esclusivamente in presenza dell’interessato, non essendo sufficiente l’esame della documentazione clinica presentata da delegato del richiedente.
VII. Nel caso in cui si ritenga che il cittadino non presenti i requisiti richiesti dalla normativa, nel certificato medico rilasciato deve essere annotata la facoltà per il cittadino di proporre ricorso avverso tale giudizio presso la competente Commissione provinciale ricorsi in materia di Medicina Legale.
VIII. Le domande di aggravamento del quadro clinico sono prese in esame dai medici incaricati a condizione che siano corredate da documentazione clinica comprovante le modificazioni del quadro preesistente.
IX. La richiesta di visita domiciliare per dichiarata intrasportabilità del richiedente non è prevista, avuto riguardo anche al fatto che la situazione di non trasportabilità contrasta con la ratio del beneficio in questione.
X. La valutazione relativa alle singole patologie è riportata nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente deliberazione.
XI. Il medico valutatore, ricoprendo l’incarico di pubblico ufficiale, dovrà tenere in considerazione, in caso di titolari di patente di guida, la compatibilità della malattia accertata riguardo alla persistenza dei requisiti psico-fisici per l’idoneità alla guida dei veicoli.
XII. Ai fini di verificare la corretta applicazione dei criteri valutativi, in un’ottica di omogeneità di trattamento nei confronti del cittadino, è data facoltà al Servizio aziendale di Medicina Legale di effettuare revisioni straordinarie a campione nei singoli Comuni, previa comunicazione al Comune stesso.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione – Trentino Alto Adige.