(1) Alle attività di cui all’articolo 4 possono essere destinati fabbricati o porzioni di fabbricati rurali. Ai fini dell’esercizio dell’attività di agricoltura sociale è altresì ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli.
(2) I fabbricati o le porzioni di fabbricati di cui al comma 1 mantengono il riconoscimento della ruralità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.
(3) Per il calcolo dell’imposta municipale immobiliare (IMI) ai sensi della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, si applica l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali prevista dall’articolo 9, comma 5, della medesima legge provinciale.
(4) I fabbricati o le porzioni di fabbricati di cui al comma 1 mantengono la loro destinazione ai fini dell’applicazione degli oneri e di altri tributi.
(5) Per quanto riguarda i requisiti dei locali dell’azienda agricola, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al punto 6 dell’allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche.
(6) Se le attività prevedono la lavorazione, preparazione, somministrazione e vendita di pasti e alimenti, devono essere rispettate le specifiche disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità per i locali. Per la lavorazione e preparazione può essere utilizzata anche la cucina del maso.