L’Articolo 1, comma 1 della Legge provinciale del 6 luglio 2017, n. 9, concernente la disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale recita:
A far data dal 1° giugno 2018 l’indennità di dirigenza disciplinata dall’articolo 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dai contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati è trasformata in indennità di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L’ammontare dell’indennità di posizione, di cui la parte fissa è pari al 40 per cento del valore complessivo dell’indennità stessa, è determinato dai contratti collettivi nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, tenuto conto delle dimensioni della struttura dirigenziale, della sua collocazione all’interno dell’organizzazione dell’amministrazione, nonché delle responsabilità, della complessità e del grado di difficoltà dei compiti dirigenziali da svolgere nella posizione ricoperta. Dopo almeno sei anni di incarico dirigenziale, la sola parte fissa dell’indennità di posizione si trasforma, alla cessazione dell’incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo.
In attuazione della succitata disciplina legislativa la delegazione pubblica e le sigle sindacali rappresentative del contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale e per incarichi affini, così come previsto dalla legge provinciale, stipulano il seguente contratto collettivo: