1. Contestualmente alla domanda di contributo può essere richiesta la liquidazione di un anticipo, purché ammonti ad un importo minimo di euro 1.000,00. L’anticipo può essere concesso nelle seguenti percentuali:
a) per l’attività ordinaria: 70% del contributo concesso;
b) per progetti: 50% del contributo concesso,
c) per investimenti: 50% del contributo concesso secondo la ripartizione della spesa come da cronoprogramma.
2. L’importo dell’anticipo deve essere rendicontato insieme all’intero contributo, di cui costituisce parte integrante, entro il termine e secondo le modalità di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23, pena l’obbligo di restituzione dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.