1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio competente esegue annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande di aiuto ammesse.
2. Non sono soggette al controllo a campione le domande la cui regolarità è stata verificata direttamente da funzionari/funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura e certificata con apposito verbale. Rimangono comunque in essere i controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
3. Le domande da sottoporre a controllo vengono sorteggiate, annualmente, da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell'Ufficio provinciale Zootecnia e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.
4. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.
5. Oggetto del controllo sono il rispetto delle prescrizioni e la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda.
6. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla legislazione vigente.