Ai fini dei presenti criteri di attuazione si intende per:
1. Unità produttiva di un’organizzazione imprenditoriale: ogni struttura regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, idonea alla realizzazione dell’iniziativa oggetto della domanda. L’unità produttiva deve essere dotata di tutti gli strumenti nonché del personale tecnico e amministrativo necessari allo svolgimento di un’attività produttiva, di servizi o commerciale in locali appropriati.
2. PMI: piccole e medie imprese.
3. Classificazione delle imprese: ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea le imprese si classificano come segue:
a. piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
b. media impresa: impresa che occupa un minimo di 50 e meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
c. grande impresa: impresa che occupa 250 o più persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.
4. Aiuti “de minimis”: aiuti di importanza minore in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Per aiuti “de minimis” si intendono quelli non eccedenti un massimale di 200.000,00 euro, concessi alla medesima impresa in un periodo di tre esercizi finanziari, e che di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza.
L’aiuto “de minimis” è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” accordati allo stesso beneficiario nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Gli anni da prendere in considerazione a tal fine sono gli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa per scopi fiscali.
La concessione di un aiuto a titolo “de minimis” comporta l’obbligo per l’ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura “de minimis” dell’aiuto.
5. Studio di fattibilità per l’innovazione: la valutazione e l’analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a determinare le risorse necessarie per l’attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.
6. Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti.
7. Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al successivo punto 8.
8. Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo, allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali, laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
9. Innovazione di processo: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
10. Innovazione dell’organizzazione: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
11. Sistemi di management: introduzione di sistemi organizzativi che consentano all’impresa di migliorare la qualità o il costo di produzione dei prodotti e dei servizi in modo sistematico, con risultati riconoscibili e misurabili, mediante il coinvolgimento del personale interno e l’ottenimento di una certificazione nazionale o internazionale.
12. Personale altamente qualificato: personale con laurea magistrale nell’area scientifico-tecnologica come regolamentata dalla legislazione italiana vigente, conseguita presso una università italiana o presso una università estera, se equipollente in base alla legislazione vigente. Tale personale deve avere un’esperienza professionale specifica di almeno cinque anni, successiva al conseguimento della laurea magistrale, che può comprendere anche una formazione di dottorato.
13. Messa a disposizione di personale altamente qualificato: l’assunzione temporanea di personale altamente qualificato da parte di un beneficiario durante un determinato periodo, allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.
14. Progetto di cooperazione tra imprese: la collaborazione tra almeno due partner indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i partner definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
15. Cooperazione tra imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza: partecipazione alla concezione di un progetto da parte di almeno due partner, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono rischi e risultati, purché ricorra almeno una delle condizioni di seguito indicate, in difetto delle quali l’effettiva collaborazione viene verificata attraverso un esame individuale del progetto:
a. i costi del progetto sono integralmente a carico dei partner;
b. i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai risultati sono disciplinati da appositi contratti tra le parti e possono avere larga diffusione; l’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
c. l’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall’attività da esso svolta nell’ambito del progetto; tali diritti sono trasferiti alle imprese partecipanti; il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza è dedotto da tale compenso.
16. Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza o organismo di ricerca: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
17. Polo di innovazione: raggruppamento di almeno cinque imprese indipendenti che cooperano con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza o soggetti del sistema dell’istruzione e della formazione, che fanno ricerca nei relativi settori.
Il polo di innovazione mira a promuovere attività innovative, incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze e di esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese partecipanti.
Il polo di innovazione, ha personalità giuridica autonoma, sotto forma di consorzio o altra forma societaria prevista dal quinto libro, titolo V, capi III e seguenti del codice civile; presenta un alto livello di competenza tecnico-scientifica e ha lo scopo primario di trasformare sapere tecnico-scientifico in prodotti e servizi destinati al mercato.
Nella costituzione di un polo di innovazione si mira a realizzare il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la specializzazione in un determinato campo della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e tenendo conto dei poli di innovazione esistenti a livello nazionale e nelle regioni confinanti.
In alcuni specifici ambiti tecnologici è possibile creare poli di innovazione fra soggetti pubblici e privati e associazioni di categoria, prescindendo dalla partecipazione diretta delle imprese, al fine di perseguire gli obiettivi previsti all’articolo 15, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14.