(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, quantificati in 100.000,00 euro per l’anno 2018, in 175.000,00 euro per l’anno 2019 ed in 250.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.
(2) Salvo quanto previsto al comma 1, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
(3) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.