1. I beneficiari sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda e che risultano privi di altra assicurazione pensionistica.
2. I beneficiari sono tenuti a mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.
3. Gli obblighi di cui ai presenti criteri si intendono assolti anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con altri aventi caratteristiche simili a quelle dei beni originari. La sostituzione deve avvenire entro 180 giorni dall’alienazione o dalla cessione del bene originario con un bene almeno di pari valore. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.
4. Per i beni agevolati sulla base dei presenti criteri il beneficiario/la beneficiaria si impegna a non mutarne la destinazione economica per tre anni dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa nel caso di beni mobili, rispettivamente per dieci anni dalla data di rilascio della licenza d’uso per i lavori. Per il medesimo periodo i beni agevolati non possono essere alienati o dati in affitto, né l’azienda alla quale appartengono può essere data in affitto, né può esserne trasferita la disponibilità tramite la costituzione di diritti reali, salvo il caso in cui la gestione dell’impianto è affidata ad altri soggetti.
5. I beneficiari sono tenuti a comunicare entro 60 giorni ogni evento che potrebbe determinare la perdita del diritto alle agevolazioni.
6. Su richiesta motivata, la Giunta provinciale, può rinunciare alla revoca dell’aiuto nel caso di danni al bene agevolato causati da incidente, incendio o furto.