1. Procedura per la formazione dell’orario
La procedura per la formazione dell’orario vale per l’orario dei servizi di trasporto di linea con autobus, funiviari, tranviari e funicolari ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge provinciale 23.11.2015, n. 15, compresi i servizi di linea di esclusivo interesse comunale di cui all’articolo 29, comma 1, istituiti dalla Provincia.
L’orario dei servizi di trasporto di linea ha validità annuale. Il cambio orario avviene il secondo fine settimana di dicembre di ogni anno, contemporaneamente al cambio orario europeo.
L’elaborazione dell’orario annuale è svolto secondo le modalità e tempistiche di seguito descritte sulla base degli obiettivi e dei servizi minimi definiti nel piano provinciale della mobilità.
Bozza di orario
Entro marzo di ogni anno l’ufficio trasporto persone, in collaborazione con i gestori dei servizi di trasporto, elabora una bozza d’orario per l’anno oraristico successivo, prendendo in considerazione le comunicazioni trasmesse nei mesi precedenti da parte di comuni, scuole, associazioni turistiche, associazioni di consumatori, utenti e altri interessati.
Pubblicazione della bozza d’orario
A inizio aprile di ogni anno le bozze delle singole tabelle orario vengono pubblicate per un periodo di 30 giorni sulla pagina web della ripartizione mobilità. La pubblicazione della bozza orario viene resa nota tramite la stampa.
Feedback alla bozza d’orario
Durante il periodo di pubblicazione della bozza d’orario possono essere presentate all’Ufficio trasporto persone commenti o proposte di modifica alla bozza orario tramite e-mail, per lettera o personalmente.
Hanno diritto a presentare proposte di modifica sia istituzioni pubbliche e private che persone singole.
Entro maggio di ogni anno l’ufficio trasporto persone valuta le proposte di modifica alla bozza d’orario e ne tiene conto nell’orario annuale in caso di esito positivo. Non sono previste in genere prese di posizione da parte dell’ufficio in merito alle proposte di modifica e non sussiste il diritto di opposizione alle decisioni adottate in seguito alla valutazione.
Elaborazione dell’orario definitivo
Entro settembre di ogni anno l’ufficio trasporto persone, in collaborazione con i gestori dei servizi di trasporto, elabora l’orario annuale definitivo e lo mette a disposizione dei gestori dei servizi nonché della STA strutture trasporti Alto Adige SpA, quale struttura preposta alle funzioni di cui all’articolo 6, comma 2 della legge provinciale 15/2015, sulla piattaforma digitale destinata all’elaborazione e pubblicazione dell’orario.
Pubblicazione
Entro ottobre di ogni anno l’orario viene pubblicato sulla pagina web della ripartizione mobilità. L’orario può essere pubblicato anche in forma cartacea.
Modifiche d’orario
Modifiche all’orario nel corso della validità annuale possono essere approvate a seguito di valutazione da parte dell’ufficio trasporto persone e sentito il rispettivo gestore del servizio.
Le modifiche all’orario annuale devono essere comunicate da parte dell’ufficio trasporto persone all’impresa di trasporto competente e alla STA, quale struttura preposta alle funzioni di cui all’articolo 6, comma 2 della legge provinciale 15/2015, di norma 14 giorni prima dell’entrata in vigore. In casi di particolare urgenza la comunicazione può avvenire anche più tardi, ma in ogni caso non più tardi di due giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore della rispettiva modifica.
2. Orari dei servizi di linea ai sensi dell’articolo 29, comma 1 della legge provinciale 15/2015, che vengono istituiti dai comuni
Gli orari dei servizi di linea di esclusivo interesse comunale, che vengono istituiti dai comuni, devono essere trasmessi all’ufficio trasporto persone per la valutazione, approvazione e relativa pubblicazione entro agosto di ogni anno per i servizi con validità annuale e almeno 60 giorni prima dell’entrata in vigore del servizio in tutti gli altri casi.
Domande di modifica dell’orario devono essere presentate all’ufficio trasporto persone per l’approvazione almeno 15 giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore della modifica.