1. Il contributo è revocato, se dopo la sua liquidazione oppure durante il controllo a campione si accertasse che
a) mancano i presupposti per la concessione;
b) sono state presentate false dichiarazioni o documenti falsi;
c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti di cui all’articolo 10.
d) non sono stati rispettati uno o più impegni assunti all’atto della domanda di contributo.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), deve essere restituito l’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il contributo deve essere restituito in proporzione al periodo di non rispetto dell’obbligo, maggiorato degli interessi legali.
4. In caso di revoca l’impresa interessata resta esclusa anche per il successivo anno dalle agevolazioni.
5. L’intero procedimento di controllo, ivi compresa l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio, deve essere concluso entro il termine prefissato dall’ufficio.
6. Resta fermo quanto disposto dalla vigente normativa nel caso di indebita percezione di vantaggi economici.