1. Le assegnazioni possono essere concesse alle agenzie di educazione permanente di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
2. Le assegnazioni possono essere concesse solo nel caso in cui le agenzie dispongano di un collegio dei revisori dei conti con almeno un componente iscritto all’albo dei revisori e che, sulla base dell’esperienza pregressa, offrano garanzie di:
a) correttezza, stabilità organizzativa e programmazione (programmazione pluriennale);
b) gestione in linea con le norme sulla trasparenza previste per l’amministrazione pubblica di cui all’articolo 3;
c) assenza di perdite di esercizio rilevanti e ricorrenti.
3. Le assegnazioni possono essere annuali o pluriennali per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge provinciale n. 9/2015.
4. Le assegnazioni sono concesse dietro presentazione dell’ultimo conto consuntivo (bilancio di esercizio) approvato, corredato di una relazione sull’attività svolta, nonché dell’ulteriore documentazione di cui all’articolo 21 Il bilancio di esercizio deve essere redatto sulla base delle indicazioni dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti.
5. L’intero importo dell’assegnazione viene liquidato in seguito al provvedimento di concessione.
6. Le assegnazioni possono essere revocate qualora subentrino variazioni nella governance e deficit rilevanti e ricorrenti nel bilancio dell’agenzia richiedente.
7. I beneficiari di un’assegnazione non possono ottenere nello stesso anno contributi ordinari dallo stesso ufficio.