1. I vantaggi economici possono essere concessi a:
a) agenzie di educazione permanente di cui all’articolo 6, comma 2, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, che:
1) siano in possesso della carta dei servizi;
2) siano in possesso della certificazione di qualità o, qualora di recente riconoscimento, si impegnino ad ottenerla entro e non oltre tre anni dal riconoscimento;
3) aggiornino regolarmente ed espongano al pubblico i documenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera;
4) garantiscano che almeno il 25% delle ore utili per il riconoscimento siano erogate da docenti iscritti all’Albo Docenti di educazione permanente “ADEP” – sezioni A e B, oppure si impegnino a raggiungere tale percentuale entro i successivi tre anni. I docenti iscritti alla sezione A dell’albo dovranno comparire sul “Portale della formazione”;
5) garantiscano la formazione del personale interno e dei docenti;
6) siano in regola con gli obblighi concernenti le imposte e le tasse e con il pagamento dei contributi previdenziali;
b) agenzie di educazione permanente riconosciute ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, che:
1) in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, raggiungano almeno 1500, 2000 o 3500 ore di attività;
2) siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma;
3) siano in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
3.1.) svolgano prevalentemente attività di educazione permanente in comuni con meno di 50.000 abitanti di lingua italiana;
3.2) svolgano in modo continuativo e per almeno 1/3 delle loro ore attività di educazione permanente rivolte a fasce deboli. Tali attività devono riguardare progetti innovativi, in particolar modo per quanto concerne le modalità organizzative e didattiche;
3.3) svolgano in modo continuativo e per almeno 1/3 delle loro ore attività di educazione permanente nell’ambito della formazione a una cittadinanza attiva e a uno sviluppo sostenibile;
c) agenzie educative di cui all'articolo 6, comma 5, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, in possesso della carta dei servizi;
d) comitati per l'educazione permanente di cui all'articolo 7, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche;
e) centri residenziali di educazione permanente di cui all'articolo 6, comma 4 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.
2. Per essere riconosciute quali condizioni ai fini della riduzione del numero di ore previste dall’articolo 10, comma 1, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della stessa legge, le attività di cui ai numeri 3.2) e 3.3) della lettera b) del comma 1 del presente articolo dovranno essere ricondotte a un unico progetto, adeguatamente presentato nella domanda di finanziamento.
3. I beneficiari devono svolgere un’attività continuativa nell’ambito dell’educazione permanente da almeno un anno in provincia di Bolzano, in quanto è necessaria, in via preliminare, un’approfondita valutazione sull'effettiva valenza educativa e sulla capacità di programmazione delle iniziative progettate, nonché sull’opportunità di ampliare il ventaglio e la tipologia dell’offerta sul territorio provinciale.
4. I beneficiari devono inoltre svolgere statutariamente attività esclusivamente o prevalentemente formative e culturali. Non devono perseguire scopo di lucro oppure devono avere la forma giuridica prevista dall’articolo 6, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.
5. Le iniziative per le quali si presenta domanda devono essere destinate alla collettività e non solo ai propri soci ed escludere qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, di disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.
6. Per ottenere i predetti vantaggi economici, le associazioni dovranno avere almeno nove soci. Se la sede si trova o l’attività prevalente si svolge in un comune della Provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci dovranno essere almeno cinque.
7. L'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti finanziati devono essere redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.