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1. di riconoscere alle imprese di trasporto fino al 15.06.2013, ovvero l’ultimo giorno dell’orario approvato per la stagione invernale 2012/2013, elaborato e approvato prima dell’introduzione per legge del limite massimo dei chilometri a vuoto, l’intero ammontare dei chilometri a vuoto effettuati al fine del calcolo del contributo ordinario di esercizio integrativo;
2. di riconoscere a decorrere dal 16.06.2013 alle imprese di trasporto che eseguono prevalentemente servizi extraurbani per il calcolo del contributo ordinario di esercizio integrativo ai sensi dell’articolo 17 della legge provinciale n. 16/1985, un massimo pari al 12 percento dei chilometri a vuoto rispetto ai chilometri effettivamente percorsi secondo l’orario provinciale, e alle imprese di trasporto che eseguono prevalentemente servizi urbani un massimo pari al 6 percento dei chilometri a vuoto rispetto ai chilometri effettivamente percorsi secondo l’orario provinciale, come previsto dell’articolo 16 comma 2 della legge provinciale 16/1985;
3. di confrontare, nel calcolo del contributo ordinario di esercizio integrativo, secondo il principio dei costi standard, gli effettivi costi totali con gli interi costi standard riconosciuti (costi standard per vettura chilometro moltiplicati per i chilometri riconosciuti).