1. Possono beneficiare degli aiuti le organizzazioni di produttori o altre organizzazioni agricole e le loro associazioni con sede operativa sul territorio provinciale.
2. Beneficiari finali degli aiuti di cui ai presenti criteri sono le microimprese, le piccole e le medie imprese attive nella produzione agricola primaria, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
3. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di organizzazioni destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
4. Non possono beneficiare delle presenti agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.