1. Per particolari offerte formative di cui all’articolo 12, comma 5, della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, si intendono iniziative e progetti mirati che rispecchiano le esigenze individuali della comunità scolastica, diretti a realizzare il profilo formativo della scuola e che sono incardinati nel piano triennale dell’offerta formativa.
2. L’attuazione di queste offerte formative richiede una diversa e aggiuntiva qualificazione specifica professionale, disciplinare o didattica del docente, ulteriore alle competenze previste in base al profilo professionale del docente.