(1) Nel testo in lingua tedesca della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 2 dell’articolo 14, al comma 1 dell’articolo 15, ai commi 1 e 2 dell’articolo 16, al comma 1 dell’articolo 17, ai commi 4 e 7 dell’articolo 20, al comma 3 dell’articolo 21, al comma 2 dell’articolo 23, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 25, nonché nella rubrica dello stesso Art. 25 la parola: “Führungskräfteanwärter” è sostituita dalle parole: “Führungskräfte und Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärterinnen”;
- la rubrica dell’articolo 15 è così sostituita: “Verzeichnis der Führungskräfte und Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärterinnen”.
(2) Nel testo in lingua italiana della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “albo degli aspiranti dirigenti” sono sostituite dalle parole: “albo dirigenti e aspiranti dirigenti”.
(3) Il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Nella sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti sono altresì iscritte le persone dichiarate idonee da un’apposita commissione a seguito di una selezione per una direzione di ripartizione effettuata previo avviso sull’albo online della Provincia. Se entro due anni dall’iscrizione nell’albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice di ripartizione, esse sono cancellate d'ufficio dall’albo.”
(4) Dopo la lettera a) del comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:
“a/bis) gli avvocati iscritti nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con un’anzianità di servizio di ruolo di almeno otto anni, nonché”.
(5) Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Nella sezione B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti vengono iscritte le persone giudicate idonee ai concorsi indetti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell’albo online della Provincia. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e i requisiti professionali eventualmente richiesti per l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Se entro due anni dall’iscrizione nell’albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice d’ufficio, esse sono cancellate d'ufficio dall’albo.”