1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri, valgono le seguenti definizioni:
“a) trasporto combinato: tipologia di traffico intermodale in cui la parte principale del tragitto viene effettuata per ferrovia, mentre la parte iniziale e terminale sono effettuate su strada e sono le più brevi possibili. Il trasporto combinato avviene tramite il trasbordo dell’unità di trasporto o della merce stessa;”
b) trasporto combinato non accompagnato (TCNA): nel TCNA il trasporto ferroviario dell’unità di trasporto intermodale avviene senza il conducente;
c) trasporto combinato accompagnato – autostrada viaggiante (RoLa): nell’autostrada viaggiante il trasporto ferroviario dell’autocarro avviene con il conducente;
“d) unità di trasporto intermodale (UTI): il vagone merci, l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il container da trasportare per ferrovia;”
e) impresa ferroviaria: impresa pubblica o privata autorizzata a svolgere servizi ferroviari nel settore del trasporto merci;
f) operatore di trasporto multimodale (OTM): trasportatore che conclude un contratto di trasporto multimodale per conto proprio e organizza trasporti combinati di merci internazionali o nazionali con l’utilizzo di minimo due mezzi di trasporto differenti (ad es. autocarro/treno) da un punto di partenza fino ad un punto d’arrivo. L’OTM non agisce quale preposto o mandatario del mittente o dei vettori che partecipano alle operazioni di trasporto multimodale e assume la responsabilità dell’esecuzione del contratto;
g) costi esterni: costi che vengono causati dall’utente dell’infrastruttura di trasporto. Sono costi dovuti alla congestione del traffico, agli incidenti, all’inquinamento, al rumore e al cambiamento climatico;
h) terminal: area in cui le merci nel trasporto combinato vengono trasferite su altri mezzi di trasporto;
i) gestore del terminal: la persona fisica o giuridica che assume la gestione tecnico-amministrativa del terminal;
“j) trasporto ferroviario combinato con carico merce tradizionale: consiste nel caricamento di merce sfusa su vagoni ferroviari che viene trasportata nel trasporto combinato.”