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1. l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, qualora attesti una carenza significativa di personale appartenente al ruolo sanitario nonchè la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità e ai soli fini di garantire i servizi, può avvalersi della possibilità di assumere personale mediante corso concorso ai sensi dell’articolo 6 del D.P.P del 2 settembre 2013, n. 22, nel rispetto delle seguenti linee guida:
a) le relative modalità per l’espletamento del corso concorso sono stabilite nel bando;
b) il bando dovrà dare esatta indicazione, della frequenza minima necessaria per ottenere l'ammissione al concorso;
c) per l’inserimento nella graduatoria definitiva dei vincitori/trici e quindi per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, il possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del DPR del 26 luglio 1976, n. 752, o di un attestato equipollente costituisce un requisito inderogabile;
d) il corso concorso è finalizzato all’arricchimento delle relative competenze;
e) la durata del contratto di formazione è fissata in due anni;
f) il bando dovrà prevedere, nel caso di assunzione definitiva, un periodo di servizio minimo presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
2. l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è tenuta a bandire i primi corsi-concorso entro 60 giorno dall’approvazione della presente deliberazione;
3. di dare atto che la rispettiva spesa è a carico del bilancio dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e che pertanto la presente deliberazione non comporta spese dirette a carico del bilancio della Provincia.